Regolamento

07-12-2017 REGOLAMENTO

attuativo dello Statuto della CNA SICILIA

Approvato il 25 novembre 2016

ART. 1 – Principi

Ai sensi dello Statuto regionale, la CNA Regionale della Sicilia si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

ART. 2 – Competenza

Il Regolamento è approvato dalla Direzione con voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei presenti.
Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa maggioranza.

ART. 3 – Norme integrative

Il Regolamento è integrato dal Codice Etico della CNA, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante del Regolamento stesso.

ART. 4 – Modalità di convocazione degli Organi

Gli Organi devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta elettronica, od altro idoneo sistema di comunicazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione.
La convocazione deve contenere:

  1. la località, la data e l’ora fissate per la riunione, con specificato l’orario della prima e della seconda convocazione;
  2. fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora;
  3. l’ordine del giorno, con esposizione sintetica, per punti, degli argomenti da trattare.

In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli Organi può avvenire anche a mezzo telegramma, fax o e-mail da trasmettere entro il giorno precedente a quello in cui è fissata la riunione in prima convocazione.
Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunque comunicazione agli eventuali assenti.
La Presidenza è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.
In casi eccezionali e di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata, a cura del Presidente o di persona da questi incaricata, indicando luogo, giorno e orario della convocazione.
Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione.
L’Assemblea è convocata annualmente dalla Presidenza ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell’Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario regionale.
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza
E’ fatto obbligo alla Presidenza di convocare l’Organo entro 30 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l’ordine del giorno da trattare, e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La Direzione è convocata dal Presidente o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età.
Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell’Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario regionale.
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
Il Presidente può individuare un Vice Presidente con funzioni di vicario, entro 60 giorni dalla propria elezione.

ART. 5 – Modalità di funzionamento e composizione dell’Assemblea

L’Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno.
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
Dell’Assemblea fanno parte coloro che sono previsti dallo Statuto regionale.

ART. 6 – Assemblea Elettiva

L’Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche, è convocata in prima convocazione con preavviso ai Presidenti delle CNA territoriali almeno (90) giorni prima della data prevista. Con la convocazione dell’Assemblea elettiva tutte le Associazioni di cui al primo comma del presente articolo provvedono all’elezione dei propri componenti, che avverrà sempre da parte dell’organo associativo a più larga composizione.
La Presidenza regionale, nel convocare l’Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività stabiliti dalla Direzione regionale. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, dichiarati e con quote versate, dell’anno precedente a quello dell’Assemblea elettiva.
La Presidenza regionale richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l’Assemblea regionale alle CNA territoriali e CNA Pensionati, di cui essi sono relativa espressione. I Presidenti delle associazioni medesime sono tenuti, previo acquisizione del consenso al trattamento dati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, sulla base di moduli predisposti da CNA Sicilia, a fornire tutte le informazioni richieste ed eventuali variazioni intervenute successivamente alle medesime, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo statuto e il Codice Etico, di ammissibilità all’Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni, ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente regolamento o dal codice etico o dallo Statuto, la Presidenza regionale può richiedere al collegio dei Garanti, la sospensione o decadenza dei componenti in questione.
I componenti di diritto dell’Assemblea decadono al decadere del diritto e vengono automaticamente sostituiti.
I componenti l’Assemblea regionale decadono qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, all’ Associazione territoriale e alla CNA Pensionati. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi in caso di provvedimenti disciplinari adottati dalle Associazioni di cui sono soci.
I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possono più fare parte dell’Assemblea, vengono sostituiti in una assemblea successiva.
L’Assemblea elettiva elegge le cariche associative a scrutinio segreto salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il 75% dei presenti. Le cariche decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell’Assemblea.
I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all’elezione degli organi.
Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l’avvenuta l’elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell’Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati.

ART. 7 – Candidature

L’Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione regionale, il collegio gei garanti e il collegio dei revisori.

  1. Requisiti
    1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
    2. Il Presidente regionale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di Dirigente regionale, o territoriale o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all’interno e all’esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema regionale.
    3. Sono esclusi dai vertici regionali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione regionale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.
  2. Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi
    1. La Direzione regionale, prendendo atto della convocazione dell’Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione regionale.
    2. I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l’incarico di Presidente regionale, territoriale, o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice, dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I membri del collegio devono essere in numero di almeno 3. Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche regionali oggetto della consultazione. Il Collegio consulta i Presidenti delle CNA territoriali e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento.
    3. Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 20 giorni prima la data di svolgimento dell’Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l’Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l’obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Regionale.
    4. Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza regionale. I candidati presenteranno in una seduta privata nel corso dell’Assemblea Elettiva , il loro piano strategico di mandato.
    5. Le candidature per la Presidenza regionale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell’intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 11 componenti compreso il Presidente, una significativa presenza femminile pari ad almeno il 20% dei componenti la Presidenza ed almeno il 20% dei componenti la Direzione, in tutti i livelli del sistema, con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico.
    6. In caso di dimissioni del Presidente regionale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione regionale, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. e nei giorni successivi convoca l’Assemblea per il rinnovo
    7. Per la Direzione regionale le candidature possono essere presentate con liste aperte all’Assemblea regionale: vale a dire che possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.
    8. Il Collegio Elettorale può optare per la lista chiusa o altre modalità. Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

ART. 8 – Modalità di funzionamento e composizione della Direzione

La Direzione delibera, di norma, sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne la composizione della Direzione, si rinvia a quanto stabilito all’art. 8 dello Statuto regionale.

ART. 9 – Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti il campo di iniziative della CNA Sicilia. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l’utilizzo delle strutture della CNA Regionale, d’intesa con il Segretario Regionale.

ART. 10 – Unioni regionali e mestieri

La CNA Regionale di concerto con le Associazioni territoriali e con apposita delibera della direzione stabilisce la costituzione delle Unioni e dei mestieri regionali tenendo conto degli statuti e regolamento regionale e nazionale.
Sono organi delle Unioni il Consiglio Regionale e la Presidenza che si compongono e funzionano in base a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto nazionale.
Il Presidente della CNA Sicilia, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell’avvenuto svolgimento delle assemblee Territoriali delle Unioni costituite nella Regione, convoca il consiglio regionale di ciascuna unione per la elezione dei componenti degli organi di quest’ultime a livello regionale e dei componenti di spettanza nel consiglio nazionale.
La Direzione Regionale della CNA stabilisce, la composizione numerica del Consiglio regionale di ciascuna Unione e dei criteri per garantire la rappresentatività territoriale e di mestiere di ciascuna di esse.
Il Presidente di CNA Sicilia comunica al Presidente nazionale CNA l’avvenuta elezione degli organi dei Consigli regionali delle Unioni, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento nazionale.
Il Presidente di ciascuna Unione regionale convoca e presiede gli organi.
Il Consiglio Regionale di Unione una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per:

  • eleggere il Presidente e la Presidenza dell’unione Regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;
  • eleggere i rappresentanti dell’Unione Regionale al Consiglio nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale, che salvaguardino la rappresentatività del Consiglio nazionale di unione in rapporto alla consistenza associativa di ciascuna Unione.

Gli organi delle Unioni regionali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell’organo.
Il Presidente di ciascuna unione Regionale è membro di diritto dell’Assemblea regionale. La direzione regionale stabilisce con apposita delibera gli organi di governo e le modalità elettive dei mestieri regionali, il presidente o coordinatore dei portavoce dei mestieri regionali e membro di diritto dell’assemblea e della direzione regionale.
Sono organi dei Mestieri Regionali il coordinamento costituito dai portavoce provinciali dei Mestieri ed il portavoce regionale eletto ogni 4 anni dal coordinamento regionale dei portavoce che fa parte di diritto dell’Assemblea e della Direzione regionale.
Tutti i Presidenti Territoriali per ogni specifico Raggruppamento di interesse eleggono tra loro il Presidente Regionale del Raggruppamento che è membro di diritto dell’assemblea e della direzione regionale.

ART. 11 – Direzione Operativa

Il Segretario Regionale convocherà la Direzione Operativa che è formata dai Segretari o direttori delle CNA Territoriali, dai responsabili e/o coordinatori delle unioni Regionali.
Attraverso la Direzione Operativa la CNA regionale attiva un sistema relazionale tra le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, promovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema confederale.
La Direzione Operativa esamina le problematiche organizzative del sistema e svolge una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali.

ART. 12 – Raggruppamenti di interesse

I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti a livello regionale sono:

  • CNA Piccola e media Industria
  • CNA Commercio e Turismo

Inoltre cosi come previsto dallo statuto Nazionale concorrono a comporre il sistema Regionale CNA Professioni Regionale e CNA Pensionati Regionale i cui Presidenti regionali sono componenti di diritto della Direzione
La Composizione degli organi e le regole sono quelli previsti dallo statuto nazionale CNA e dallo statuto nazionale CNA pensionati.

ART. 13 – Validità delle riunioni

Per quanto concerne la validità delle riunioni dell’Assemblea, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto regionale.
Per quanto concerne la validità delle riunioni della Direzione, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto regionale.
Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 14 – Modalità del dibattito negli Organi regionali

Il Presidente propone agli Organi le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente di questi. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente le sedute. Dichiara la conclusione dei lavori.
Il materiale scritto relativo ai singoli punti all’ordine del giorno di norma viene inviato insieme alla convocazione, o comunque in tempo utile per arrivare preparati e informati alla riunione.
I membri degli Organi possono fare richiesta di discutere ordini del giorno diversi, o aggiungere ulteriori punti a quelli stabiliti.
E’ facoltà della Presidenza accogliere tali richieste; è fatto obbligo alla presidenza di accogliere tali richieste se presentate secondo le modalità previste all’art. 4, terz’ultimo comma del presente Regolamento.

ART. 15 – Deliberazioni

Salvo quanto già previsto dallo Statuto regionale, le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 16 – Modalità di votazione

Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano.
Si vota in modo segreto nei seguenti casi:

  1. quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri dell’Organo e tale richiesta sia accolta da almeno un quinto dei presenti aventi diritto al voto. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano;
  2. nel caso di richiesta di adire il Collegio dei Garanti

ART. 17 – Non cumulabilità delle cariche

In virtù del rinvio disposto dallo Statuto regionale la disciplina del cumulo delle cariche viene così stabilita.
L’incarico di Presidente della CNA Sicilia è incompatibile con gli incarichi di Presidente di CNA Provinciale, di Presidente di Unione regionale o territoriale e di Presidente di Raggruppamento di interesse regionale o provinciale.
I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti degli altri Organi della CNA Sicilia
I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono fare parte del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti di altre organizzazioni confederali.

ART. 18 – Incompatibilità

Il Presidente regionale, i Vice Presidenti, i membri della Direzione regionale, i Presidenti delle Unioni regionali, i Presidenti dei Raggruppamenti di interesse regionalmente riconosciuti, i dirigenti ed il personale dipendente del sistema regionale CNA comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l’assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse regionale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.
Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l’accettazione dell’incarico, ed applica a richiesta della Direzione le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.
La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.
Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l’incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.
Nel caso in cui la Direzione, ai sensi dello Statuto regionale, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.
La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

ART. 19 – Sanzioni disciplinari

La Direzione regionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli dirigenti o membri degli organi regionali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del Regolamento che verrà emanato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, richiede al Collegio dei Garanti regionale le seguenti sanzioni:

  • richiamo scritto;
  • sospensione del rapporto associativo;
  • sospensione dall’incarico regionale o dall’organo regionale di appartenenza;
  • decadenza dagli Organi regionali;
  • espulsione.

ART. 20 – Decadenza dagli Organi regionali

I componenti degli Organi regionali decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

  1. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
  2. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA territoriale di appartenenza;
  3. quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti regionale, nel qual caso automaticamente sarà applicata la sanzione prevista.

I membri di diritto degli Organi decadono nel momento in cui perdono la ragione di tale diritto e vengono automaticamente sostituiti.
In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito, e comunque per un numero di volte superiore alla metà delle riunioni tenute nell’arco di un anno solare, è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall’Organo medesimo nella riunione successiva.
In tal caso, per i componenti la Direzione regionale si dovrà provvedere alla sostituzione in occasione della prima riunione dell’Assemblea regionale.
Nel caso di necessità di sostituire un componente della Presidenza regionale, si riattiva la Commissione di cui all’art. 7 del presente Regolamento, che espleterà la procedura prevista allo stesso articolo.


Delibera direzione CNA Sicilia – 8/2/2017

Assetto unioni e associazioni di mestiere e raggruppamenti di interesse – livello regionale

Unioni:

  • CNA AGROALIMENTARE
  • CNA FITA
  • CNA COSTRUZIONI
  • CNA SERVIZI ALLA COMUNITA’
  • CNA MANIFATTURIERO
  • CNA BENESSERE E SANITA’
  • CNA INSTALLAZIONI E IMPIANTI

Articolazioni di mestiere:

  • CNA RESTAURATORI
  • CNA CERAMISTI
  • CNA INFORMATICI
  • CNA CONFEZIONI MAGLIERIA E ACCESSORI
  • CNA GRAFICA E STAMPA

Ragguppamenti di interesse:

  • CNA INDUSTRIA E PMI
  • CNA COMMERCIO E TURISMO
  • CNA PROFESSIONI
  • CNA PENSIONATI